Il sito www.sympany.ch non può essere visualizzato correttamente. Per favore, aggiorni il suo browser: https://browsehappy.com

Copertura contro gli infortuni grazie all’assicurazione mediante accordo

Proroga dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali conformemente alla Legge federale 
sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

Se lavora almeno otto ore alla settimana per un datore di lavoro, gode di una copertura assicurativa contro gli infortuni professionali e non professionali. La copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali sussiste fintanto che ha diritto a percepire almeno il 50 percento del suo salario (ad esempio percependo un’indennità giornaliera a causa di malattia o infortunio) e fino a 31 giorni dopo. Qualora contatti entro tale scadenza l’assicurazione contro la disoccupazione, la copertura assicurativa viene prorogata. L’ente competente per il suo luogo di domicilio provvederà ad informarla in merito ai dettagli relativi alla disoccupazione.

Un caso per l’assicurazione mediante accordo

Cessa definitivamente o sospende provvisoriamente l’attività lucrativa, ad es. per un congedo non pagato? Con la stipulazione di un’assicurazione mediante accordo lei si assicura la copertura assicurativa per infortuni non professionali e riceve in caso di infortunio le prestazioni complete secondo le disposizioni della legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).  Al numero +41 58 262 41 86, all’indirizzo e-mail E-Mail o presso il suo datore di lavoro riceve ulteriori informazioni. 

Infortunio! Cosa devo fare?

Ci comunichi immediatamente eventuali infortuni.

All’indirizzo o presso il suo datore di lavoro precedente trova il modulo di notifica d’infortunio. La preghiamo di inviarcelo firmato tramite e-mail all’indirizzo E-Mail o per posta a Sympany, Leistungsmanagement, Postfach, 4001 Basilea. 

In alternativa può comunicarci il suo infortunio anche per telefono: +41 58 262 41 86.

Durata dell’assicurazione mediante accordo

L’assicurazione mediante accordo inizia il giorno dopo la fine dell’assicurazione aziendale contro gli infortuni. Questa decade quando viene avviata un’attività di almeno otto ore a settimana, tuttavia al più tardi dopo sei mesi.

Se gode della copertura dell’assicurazione militare o di un’assicurazione straniera obbligatoria contro gli infortuni, l’assicurazione mediante accordo viene sospesa.

Stipulazione dell’assicurazione mediante accordo

Con il versamento del premio dell’ammontare di CHF 40.– per ogni mese civile iniziato lei stipula l’assicurazione mediante accordo. Riceverà i dati per i versamenti dopo l’invio del modulo. Il premio va versato al più tardi il giorno in cui termina l’assicurazione aziendale contro gli infortuni. Può prolungare la sua assicurazione mediante accordo per un massimo di 6 mesi complessivi versando nuovamente il premio sempre prima della scadenza.

L’orario di lavoro settimanale ammonta a più di 8 ore (diversamente non è purtroppo possibile stipulare un’assicurazione mediante accordo). *
Si prega di attivare questo campo obbligatorio.
Attenzione: in seguito disporrà ancora di copertura assicurativa esente da premi per altri 31 giorni. L’assicurazione mediante accordo inizia solo dopo questo periodo.

Questo sito è protetto da reCAPTCHA. Si applicano le direttive sulla protezione dei dati e le condizioni di utilizzo di Google.

Calcolatore dei premi dell'assicurazione malattia