Il sito www.sympany.ch non può essere visualizzato correttamente. Per favore, aggiorni il suo browser: https://browsehappy.com

Partecipazione ai costi

«Gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute». Così è stabilito dalla legge federale sull’assicurazione malattie. Ma che cosa significa in concreto? Se siete malati e andate dal medico, acquistate medicamenti o usufruite di prestazioni ospedaliere, pagate voi stessi una parte dei relativi costi. Ciò vale per l’assicurazione di base >

Tuttavia, la partecipazione ai costi non è prevista soltanto nell’assicurazione di base. Partecipazione ai costi nell’assicurazione complementare >

Partecipazione ai costi nell’assicurazione di base

Nell’assicurazione di base, la partecipazione ai costi è costituita dalla franchigia, dall’aliquota percentuale e dal contributo ospedaliero. Sympany vi tiene sempre informati sullo stato della vostra partecipazione ai costi: infatti, questa è riportata su ogni conteggio delle prestazioni e può essere visualizzata rapidamente e facilmente in qualsiasi momento in mySympany.

Buono a sapersi: 

  • Per le prestazioni speciali di maternità non è prevista alcuna partecipazione ai costi. Dalla 13a settimana di gravidanza fino a 8 settimane dopo il parto anche per trattamenti per malattia o infortunio non è prevista alcuna partecipazione ai costi. Maggiori informazioni sulla gravidanza >
  • Se avete incluso la copertura contro gli infortuni nella vostra assicurazione di base, dopo un infortunio partecipate ai costi per i trattamenti medici. La partecipazione ai costi non è prevista se siete assicurati tramite il vostro datore di lavoro. Maggiori informazioni sull'assicurazione contro gli infortuni >

La franchigia è l’importo che si deve sostenere personalmente per le spese di malattia per ogni anno civile. Se queste spese superano la vostra franchigia annuale, Sympany si assume il 90% degli ulteriori costi (il 10% viene coperto dalla vostra aliquota percentuale).

Assicurati residenti in Svizzera:
Spetta a voi stabilire l’ammontare della vostra franchigia. La regola è: più alta è la franchigia, più basso è il premio. Se desiderate modificare la franchigia, potete farlo per il 1° gennaio dell’anno successivo. Ecco le scadenze applicate:

  • Riduzione della franchigia: 30 novembre
  • Aumento della franchigia: 31 dicembre

Attenzione: la vostra comunicazione deve pervenire a Sympany entro le ore 17.00 dell’ultimo giorno lavorativo prima della scadenza di questi termini. Il timbro postale non fa fede. Di conseguenza, vi preghiamo di tenere in considerazione anche le festività di dicembre.

Potete scegliere tra le seguenti franchigie (importi in CHF):

Adulti
300.– 500.– 1’000.– 1’500.– 2’000.– 2’500.–
Bambini
0.– 200.– 400.– 600.–    


Nell’assicurazione di base, la franchigia minima prevista dalla legge per le persone con età superiore ai 18 anni è di CHF 300.–. Per i bambini non si applica alcuna franchigia. Gli adulti possono aumentare volontariamente la loro franchigia fino a un massimo di CHF 2’500.–, i bambini fino a CHF 600.–.

Maggiore età: al compimento dei 18 anni si deve scegliere per la prima volta una franchigia. Per mantenere bassi i suoi premi, le proponiamo con la prossima polizza una franchigia di CHF 2’500.–. Tale franchigia vale a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui compie 19 anni.

Una volta raggiunta la franchigia, l’assicurazione di base obbligatoria copre i costi delle prestazioni mediche e dei medicamenti. Tuttavia, dovete pagare un’aliquota percentuale stabilita per legge ma limitata al 10 per cento (40 per cento per i farmaci originali per i quali è disponibile un farmaco generico o biosimilare). La massima partecipazione ai costi dell’aliquota percentuale è pari a...

  • bambini CHF 350.– per anno civile
  • adulti CHF 700.– per anno civile

Se avete raggiunto la vostra aliquota percentuale massima, Sympany si assume il 100% delle spese previste nel catalogo delle prestazioni dell’assicurazione di base sostenute nell’anno civile.


Per i medicamenti originali per i quali è disponibile un generico o un biosimilare vale quanto segue.

Si applica un’aliquota percentuale maggiore pari al 40 per cento, di cui solo il 25 per cento può essere computato alla partecipazione ai costi massima di CHF 350.–/700.–. Il 15 per cento è a vostro carico. Esempio:

  • Prezzo del medicamento originale: CHF 700.–
  • 40% aliquota percentuale: CHF 280.–
  • 25% aliquota percentuale computabile: CHF 175.–
  • 15% partecipazione ai costi non assicurabile: CHF 105.–

► L’assicurazione di base paga: CHF 420.–

Una volta raggiunta la massima partecipazione ai costi, l’assicurazione di base si assume il 100% dei costi anche per i medicamenti originali.

Maggiori informazioni sui generici e sui medicamenti originali >

L’assicurazione di base obbligatoria copre non soltanto le spese dei trattamenti in caso di ricovero ospedaliero, ma anche le spese di vitto e alloggio. Tuttavia, in caso di ricovero stazionario, la legge prevede che il contributo giornaliero a queste spese sia di CHF 15.– al giorno.

Sono esonerati dal pagamento del contributo ospedaliero:

  • ragazzi fino a 18 anni
  • giovani adulti in formazione (fino a 25 anni)
  • donne per prestazioni di maternità

Partecipazione ai costi nell’assicurazione complementare

L’aliquota percentuale esiste anche per alcune prestazioni delle assicurazioni complementari ospedaliera, dentaria o ambulatoriale. Tuttavia, questa varia a seconda del prodotto e della copertura scelta. In mySympany potete verificare quali assicurazioni avete stipulato. La vostra aliquota percentuale è riportata nelle nostre panoramiche delle prestazioni >

Calcolatore dei premi dell'assicurazione malattia